Avere un veicolo 100% elettrico? Non dà il diritto automatico di entrare nelle Zone a traffico limitato di tutta Italia

SIGNA – Per la rubrica “Chiedi al comandante”, che ringraziamo nella figura di Fabio Caciolli, comandante appunto della Polizia locale signese, ecco un riassunto chiaro e mirato per i possessori di veicoli elettrici, basato sulla recente sentenza numero 16910/2026 della Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile) in merito all’accesso Ztl con particolare riferimento alle multe automatiche:

è stata pubblicata un’importante sentenza della Corte di Cassazione che smonta un falso mito: avere un veicolo 100% elettrico non dà il diritto automatico di entrare nelle Zone a traffico limitato di tutta Italia senza fare nulla. Ovvero se non si seguono le regole del singolo Comune, le multe per accesso non autorizzato sono legittime e vanno pagate. Ecco i punti chiave decisi dai giudici:

1. L’obbligo di registrazione della targa

Anche se i regolamenti comunali prevedono l’accesso gratuito o agevolato per i veicoli elettrici, i Comuni hanno il pieno diritto di richiedere la preventiva comunicazione della targa per l’inserimento nella cosiddetta “lista bianca” (white list). La Cassazione ha chiarito che questa comunicazione non è un semplice optional burocratico, ma è una condizione obbligatoria per poter circolare legalmente nella Ztl. Senza la comunicazione preventiva, il veicolo è considerato a tutti gli effetti “non autorizzato”.

2. Informazioni errate o poco chiare sui siti web? Non “scusano” la multa

Nel caso specifico, l’automobilista aveva fatto ricorso lamentando che sul sito web del Comune le informazioni sull’obbligo di registrare la targa fossero poco chiare o incomplete (invocando la buona fede e l’errore scusabile). La Corte ha rigettato questa linea difensiva: l’eventuale scarsa chiarezza di una pagina web non esonera il cittadino dall’obbligo di informarsi con la dovuta diligenza tramite le fonti istituzionali ufficiali (delibere e ordinanze del Comune) che erano pubbliche e accessibili.

3. Cosa fare per viaggiare sicuri?

La regola d’oro quando ci si sposta tra Comuni diversi è la seguente: verificare sempre in anticipo. Prima di entrare nella Ztl di un Comune diverso dal vostro, non date per scontato che il varco riconosca l’auto come elettrica dal modello o dalla targa. Registrarsi prima: controllate il sito del Comune di destinazione (o del gestore della mobilità locale) e seguite la procedura per registrare la targa del vostro veicolo. Molti Comuni richiedono l’invio della carta di circolazione tramite portale online o email qualche giorno prima dell’accesso. In sintesi, quindi, il diritto all’accesso gratuito esiste, ma la procedura amministrativa per ottenerlo (la comunicazione della targa) va rispettata rigorosamente, altrimenti la sanzione amministrativa scatta in automatico ed è considerata legittima.

Fabio Caciolli, comandante Polizia locale di Signa