“È incostituzionale assegnare gli alloggi pubblici in base alla durata della residenza”: bocciata la legge regionale toscana

PIANA FIORENTINA – La notizia è passata “stranamente” sotto traccia. Anche se si tratta di una notizia appunto che può creare più di un problema agli enti pubblici. In questo caso ci riferiamo soprattutto ai Comuni della Piana, costretti a fare i conti con alloggi popolari e graduatorie e, soprattutto, situazioni e problemi da risolvere. […]

PIANA FIORENTINA – La notizia è passata “stranamente” sotto traccia. Anche se si tratta di una notizia appunto che può creare più di un problema agli enti pubblici. In questo caso ci riferiamo soprattutto ai Comuni della Piana, costretti a fare i conti con alloggi popolari e graduatorie e, soprattutto, situazioni e problemi da risolvere. Logisticamente, ma anche umanamente. E’ infatti dei primi giorni dell’anno, per la precisione dell’8 gennaio, una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato “l’illegittimità dell’Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana numero 2 del 2019, richiamato dall’articolo 10 della stessa legge, che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp), in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio”. In pratica, secondo la Corte, la normativa regionale, pur non configurando la presenza sul territorio quale requisito di accesso, ma quale criterio per l’assegnazione di punteggio in graduatoria, conferiva un peso eccessivo alla “storicità di presenza” rispetto alla condizione di bisogno, sminuendo la centralità di quest’ultima nell’assegnazione degli alloggi Erp.

La Corte ha ribadito che “il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale, volto a garantire un’esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti. L’attribuzione di punteggi basati sul radicamento territoriale, scollegati dallo stato di bisogno, è irragionevole e contraria alla finalità del servizio pubblico, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano in condizioni di fragilità”. La vicenda nasce infatti da un ricorso proposto avanti il Tribunale di Firenze dalle associazioni Asgi e L’Altro diritto Odv contro un bando del Comune di Arezzo e contro la legge regionale toscana che prevedevano l’attribuzione di un punteggio per la residenza pregressa di gran lunga superiore al punteggio attribuibile in base a situazioni di bisogno (presenza di disabili, numero di minori o anziani presenti nel nucleo, livello di povertà e così via dicendo). Ricorso che si basava sulla constatazione che criteri come quelli indicati, pur andando a danno di chiunque si sposti sul territorio nazionale, discriminano soprattutto le persone straniere che hanno una mobilità più elevata e che dunque hanno maggiore difficoltà a maturare requisiti di lungo-residenza.

Secondo la Corte, si legge in una nota delle due associazioni, “le previsioni regionali violano il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione imponendo una differenza tra chi può o meno vantare una condizione come quella della prolungata residenza nel territorio, del tutto dissociata dallo stato di bisogno, dimenticando che “proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro”. E ancora: “Le associazioni che hanno promosso il giudizio esprimono la massima soddisfazione nel constatare ancora una volta che le politiche sociali devono essere guidate dalla considerazione del bisogno e che la mobilità tra territori non può trasformarsi in ragione di esclusione e di povertà. Confidano che le Regioni, nel doveroso rispetto delle decisioni della Corte, mettano ora mano alle legislazioni regionali per eliminare le norme che privilegiano, nella attribuzione dei punteggi, la durata della residenza o del lavoro nel territorio”.