Fase 2. Le attività commerciali: il Comune spiega le modalità

CALENZANO – Attività commerciali e Fase 2 dell’emergenza sanitaria. Il Comune spiega quali sono le modalità con cui devono necessariamente essere svolte le attività commerciali durante la fase 2, alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM 26/4/2020, come recepite nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 50 del 3/5/2020. Per il commercio su aree pubbliche è consentita la […]

CALENZANO – Attività commerciali e Fase 2 dell’emergenza sanitaria. Il Comune spiega quali sono le modalità con cui devono necessariamente essere svolte le attività commerciali durante la fase 2, alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM 26/4/2020, come recepite nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 50 del 3/5/2020.
Per il commercio su aree pubbliche è consentita la sola vendita di generi alimentari, piante, fiori e sementi all’interno delle aree mercatali e nei posteggi fuori mercato. In riferimento alla vendita in forma “itinerante”, non essendoci precise disposizioni al riguardo, si ritiene consentita la sola consegna a domicilio, previa prenotazione telefonica/on line, delle tipologie merceologiche elencate nell’allegato 1 al DPCM 26/4/2020.
Per il commercio al dettaglio sono sospese (in tutti gli esercizi – vicinato, media e grande distribuzione) tutte le attività ad eccezione di quelle per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM 26/4/2020, nel rispetto dei limiti del distanziamento sociale di 1metro e delle altre misure indicate nell’allegato 5 al DPCM 26/4/2020. Restano aperte le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, nel rispetto dei medesimi limiti del distanziamento sociale di 1 metro e delle altre misure indicate nell’allegato 5 al DPCM 26/4/2020. In particolare, gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. In base a quanto stabilito al punto 7, lettere b) e c) dell’allegato 5 al DPCM 26/4/2020 /”per locali fino a 40 mq. può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori” e “per locali di dimensioni superiori a 40 mq. l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove

possibile, i percorsi di entrata e di uscita”.

Pe la somministrazione alimenti e bevande ed attività artigianali: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio) ad esclusione delle mense e del catering continuativo, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dello stesso (articolo 1, comma 1, lettera aa del DPCM 26/4/2020). E’ raccomandata la vendita avvenga previa prenotazione telefonica/on line, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramento all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto (punto 10 Ordinanza Regione Toscana n. 50 del 3/5/2020).

Per i servizi alla persona restano sospese tali attività – fra cui  parrucchieri, barbieri ed estetisti – ad esclusione di quelle individuate nell’allegato 2 al DPCM 26/4/2020 – in particolare le lavanderie. Resta comunque consentita all’interno degli esercizi di parrucchieri, barbieri, estetisti la sola vendita dei prodotti di profumeria ed igiene personale, come individuati nell’allegato 1 al DPCM 26/4/2020.

Per la toelettatura degli animali da compagnia: è consentita nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna ed il ritiro dell’animale. Consentita anche l’attività di custodia degli animali da compagnia applicando le medesime modalità previste per l’attività di toelettatura.