SIGNA – Continua la collaborazione con lo studio di consulenti del lavoro “Colzi e Montefusco”, con sede a Signa in via dei Colli 238/f. Questa volta l’argomento trattato è quello della rottamazione delle cartelle esattoriali.
Con il Decreto legge 193 del 2016 viene offerta la possibilità ai debitori verso Equitalia di estinguere il debito senza le relative sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Una buona occasione (forse l’ultima?) per cercare di sistemare i problemi con Equitalia. Però bisogna prestare molta attenzione. Infatti, se da un lato la rottamazione è conveniente perché: sono rottamabili tutte le cartelle notificate da Equitalia dal 2000 fino al 31 dicembre 2016, inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi, gli avvisi di addebito dell’Inps e tutti i ruoli consegnati all’agente e non ancora notificati al 31 dicembre 2016, inclusi gli accertamenti esecutivi. Inoltre non si pagano: le sanzioni applicate dall’ente impositore (le maggiorazioni per le multe stradali e le somme aggiuntive/sanzioni per i contributi previdenziali); gli interessi di mora applicati dall’agente di riscossione; gli interessi di dilazione (nel caso di rateizzazione in corso); la riduzione può arrivare anche fino al 50% dell’importo della cartella, dell’avviso di addebito o accertamento. Dall’altro lato può essere pericolosa per molteplici fattori, ovvero perché, ad esempio, la rottamazione decade in caso di omesso o ritardato pagamento di una qualsiasi rata anche per 1 solo giorno. In tale eventualità Equitalia ripristinerà il debito iniziale delle cartelle (comprese sanzioni e interessi di mora), decurtando gli importi versati e potrà riprendere le azioni esecutive e il debito residuo (compreso di sanzioni e interessi di mora) per espressa previsione di legge, non può più essere rateizzato. Questo è l’aspetto più pericoloso (ma ce ne sono anche altri da valutare caso per caso con molta attenzione), poiché il debito può essere rateizzato in sole 5 rate, ma il 70% va pagato entro il 31 dicembre 2017; pertanto l’impegno finanziario è severo.
Valutazioni e considerazioni di convenienza
Un tempo così ristretto per pagare il debito implica una valutazione molto attenta per le esposizioni medio alte e quindi per gli importi per i quali si chiede la rottamazione, poiché, se si decade dalla definizione agevolata, il debito non può più essere dilazionato. Chi ha in corso dilazioni molto gravose, per un periodo pari a 6 – 10 anni dovrà considerare bene la convenienza ad aderire alla definizione agevolata, ricordando, peraltro, che le dilazioni ordinarie decadono con il mancato pagamento di 8 o 5 rate, a seconda della data di concessione della stessa. In più sono tollerati ritardi di pagamento fino a 7 giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata. Il nostro invito è quindi a fare una attenta strategia e una valutazione cartella per cartella per verificare quale rottamare e quale no e per quale fare ricorso per i vizi propri della cartella stessa. A tal proposito preme evidenziare che giovedì 17 novembre è stata depositata l’attesa sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha definitivamente sancito che le cartelle di pagamento, avvisi Inps eccetera, si prescrivono (salvo atti interruttivi) sempre in cinque anni (salvo atti interruttivi) e che la prescrizione rimane di 10 anni soltanto per sentenza di un giudice passata in giudicato (ossia contro la quale non è stato presentato ricorso in Appello o in Cassazione).