Pubblicato l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco: per le osservazioni c’è tempo fino al 23 giugno

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Lastra a Signa la planimetria a scala 1:10.000 delle aree percorse dal fuoco e delle fasce entro cinquanta metri da tali aree, relative al periodo dal 2002 al 2022. Ed entro il 23 giugno gli interessati possono presentare osservazioni, che dovranno pervenire al Comune […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Lastra a Signa la planimetria a scala 1:10.000 delle aree percorse dal fuoco e delle fasce entro cinquanta metri da tali aree, relative al periodo dal 2002 al 2022. Ed entro il 23 giugno gli interessati possono presentare osservazioni, che dovranno pervenire al Comune di Lastra a Signa, piazza del Comune, 17 – 50055 tramite consegna a mano, servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.lastra-a-signa@pec.it. Gli uffici comunali hanno infatti proceduto ad aggiornare al 2022 tali elenchi, che sono oggetto di consultazione per la legge regionale 39/2000. Informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail urbanistica@comune.lastra-a-signa.fi.it. 

Nei boschi percorsi da incendi, infatti, è vietato per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo, e sempre per dieci anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel Piano antincendio boschivo. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi (nei soli pascoli percorsi dal fuoco), fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata per un periodo di quindici anni ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura e per un periodo di venti anni la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive. Inoltre è vietata per tre anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, la raccolta dei prodotti del sottobosco.