Inquinamento da Pm10: ecco cosa ha deciso il Comune di Campi

CAMPI BISENZIO – Inquinamento da Pm10: il Comune di Campi prende posizione e “anticipando i contenuti del nuovo atto regionale – si legge in una nota – l’amministrazione ha emanato una serie di ordinanze sia per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, sia il ricorso alla combustione diretta del legname o più in generale […]

CAMPI BISENZIO – Inquinamento da Pm10: il Comune di Campi prende posizione e “anticipando i contenuti del nuovo atto regionale – si legge in una nota – l’amministrazione ha emanato una serie di ordinanze sia per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, sia il ricorso alla combustione diretta del legname o più in generale delle biomasse”. Sostanzialmente le misure adottate, che dovrebbero essere attivate successivamente al raggiungimento del quindicesimo superamento annuo dei limiti previsti per il Pm10 (oggi siamo a 13, risultano già attivate sul Comune di Campi Bisenzio grazie alle ordinanze numero 352/2010 e numero 92/2012. Il terzo modulo di limitazioni entrerà in vigore a seguito del trentacinquesimo superamento annuo dei valori di Pm10.

Ordinanza 92/2012

Divieto dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, di accensione fuochi liberi a cielo aperto;
divieto, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, carbone o pellet;
riduzione, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento per un massimo di 8 ore giornaliere;
riduzione, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, della temperatura dell’aria negli ambienti (massimo 17 per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili; massimo 18 per le abitazioni).

Ordinanza 352/2010

Divieto permanente di circolazione per:
Ciclomotori: Euro 0, Euro 1 (a 2 tempi);
Motocicli, Euro 0, a 2 tempi;
AutovettureEuro 0 (a benzina e diesel), Euro 1 (diesel);
Autoveicoli, Euro 0 (a benzina e diesel) destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (cat. N1);
Autoveicoli Euro 0 per il trasporto merci (cat. N2 e N3) con portata superiore a 3,5 t;
Autoveicoli per uso speciale Euro 0 (categoria N1), con portata fino a 3,5 t;
Autoveicoli per uso speciale Euro 0 (categorie N2 e N3), con portata superiore a 3,5 t;
Autobus ed autosnodati non conformi alla direttiva 91/542 CEE o successive, destinati al TPL urbano (categorie M2 e M3).